IRMP – Classe 1, Materie ed oggetti esplosivi

Gli esplosivi sono le materie che presentano i maggiori rischi nella manipolazione e nel trasporto. Data la pericolosità delle merci comprese in questa classe, salvo casi eccezionali, gli agenti ferroviari devono limitarsi all’esame esteriore dei colli, non essendo opportuno che procedano ad una verifica della condizionatura interna.

Gli esplosivi devono essere riconosciuti e classificati dall’autorità competente.

Sono materie e oggetti ai sensi della classe 1:

a) Le materie esplosive: materie solide o liquide (o miscele di materie) che sono suscettibili, per reazione chimica, di sviluppare gas ad una temperatura e una pressione e ad una velocità tali che possano derivarne danni nelle vicinanze.

Le materie pirotecniche: materie o miscele di materie destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti, a seguito di reazioni chimiche esotermiche, autosostentantesi, non detonanti.

b) Gli oggetti esplosivi: oggetti contenenti una o più materie esplosive o pirotecniche.

c) Le materie e oggetti qui sopra non menzionati, che siano fabbricati al fine di produrre un effetto pratico per esplosione o un effetto pirotecnico.

Le materie e gli oggetti della classe 1 devono essere assegnati ad una divisione ed a un gruppo di compatibilità come disposto dal RMP

Definizione delle divisioni

  • Divisione 1.1 Materie e oggetti comportanti un rischio d’esplosione in massa. (un’esplosione in massa è un’esplosione che interessa in modo praticamente istantaneo la quasi totalità del carico).

  • Divisione 1.2 Materie e oggetti comportanti un rischio di proiezione senza rischio d’esplosione in massa.

  • Divisione 1.3 Materie e oggetti comportanti un rischio d’incendio, con leggero rischio di spostamento d’aria o di proiezione oppure di ambedue, ma senza rischio d’esplosione in massa,

    a) la cui combustione dà luogo ad un irraggiamento termico considerevole,
    oppure

    b) che bruciano uno dopo l’altro con effetti ridotti di spostamento d’aria o
    di proiezione o di ambedue.

  • Divisione 1.4 Materie e oggetti presentanti un pericolo minore d’esplosione in caso d’accensione o innesco durante il trasporto. Gli effetti sono essenzialmente limitati al collo e non danno luogo normalmente alla proiezione di frammenti di dimensioni apprezzabili o a distanza notevole. Un incendio esterno non deve comportare l’esplosione praticamente istantanea della quasi totalità del contenuto del collo.

  • Divisione 1.5 Materie molto poco sensibili comportanti un rischio d’esplosione in massa, la cui sensibilità è tale che, nelle normali condizioni di trasporto, vi sia solo una probabilità molto lieve d’innesco o di passaggio dalla combustione alla detonazione. La condizione minimale è che esse non devono esplodere durante la prova al fuoco esterno.

  • Divisione 1.6 Oggetti estremamente poco sensibili non comportanti un rischio d’esplosione in massa. Questi oggetti contengono solo materie detonanti estremamente poco sensibili e con una probabilità trascurabile d’innesco o di propagazione accidentale.

Definizione dei gruppi di compatibilità delle materie e oggetti

  • A Materia esplosiva primaria

  • B Oggetto contenente una materia esplosiva primaria con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza. Sono inclusi taluni oggetti come i detonatori da mina, gli assemblaggi di detonatori da mina e gli inneschi a percussione anche se non contengano esplosivi primari.

  • C Materia esplosiva propellente o altra materia esplosiva deflagrante od oggetto contenente una tale materia esplosiva

  • D Materia esplosiva secondaria detonante o polvere nera od oggetto contenente una materia esplosiva secondaria detonante, in tutti i casi senza mezzi d’innesco né carica propellente, od oggetto contenente una materia esplosiva primaria con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza

  • E Oggetto contenente una materia esplosiva secondaria detonante, senza mezzi d’innesco, con carica propellente (diversa da una carica contenente un liquido o un gel infiammabili o liquidi ipergolici)

  • F Oggetto contenente una materia esplosiva secondaria detonante, con i suoi propri mezzi d’innesco, con carica propellente (diversa da una carica contenente un liquido o un gel infiammabili o liquidi ipergolici) o senza carica propellente

  • G Materia pirotecnica od oggetto contenente una materia pirotecnica od oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e una materia illuminante, incendiaria, lacrimogena o fumogena (diversa da un oggetto idroattivo o contenente fosforo bianco, fosfuri, una materia piroforica, un liquido o un gel infiammabili o liquidi ipergolici)

  • H Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e fosforo bianco

  • J Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e un liquido o un gel infiammabili

  • K Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e un agente chimico tossico

  • L Materia esplosiva od oggetto contenente una materia esplosiva e presentante un rischio particolare (per esempio a causa della sua idroattività o della presenza di liquidi ipergolici, di fosfuri o di una materia piroforica) e richiedente l’isolamento d’ogni tipo.

  • N Oggetto contenente solo materie detonanti estremamente poco sensibili.

  • S Materia od oggetto imballato o progettato in
    modo da limitare all’interno del collo ogni effetto pericoloso dovuto ad un
    funzionamento accidentale, salvo che il collo non sia stato deteriorato dal fuoco, nel qual caso tutti gli effetti di spostamento d’aria o di proiezione sono sufficientemente ridotti per non complicare in modo apprezzabile o impedire l’intervento antincendio e l’applicazione d’altre misure d’emergenza nell’immediata vicinanza del collo

Ogni carro, contenente materie o oggetti della classe 1, recante etichette di pericolo conformi ai modelli n. 1, 1.5 o 1.6, nonché i carri sui quali sono caricati grandi contenitori che recano tali etichette, devono essere separati, mediante due carri protettori a 2 assi o un carro protettore a 4 assi o più, dai carri recanti etichette di pericolo conformi ai modelli n. 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 o 5.2. Sono da considerare come carri protettori i carri vuoti o carichi che non recano etichette di pericolo conformi ai modelli n. 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 o 5.2. I grandi contenitori, contenenti materie o oggetti della classe 1, recanti etichette di pericolo conformi ai modelli n. 1, 1.5 o 1.6 non devono essere caricati sullo stesso carro con grandi contenitori o contenitori-cisterna recanti etichette di pericolo conformi ai modelli n. 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 o 5.2.

Norme specifiche regolano il trasporto di materie esplosive per conto delle Amministrazioni delle Forze Armate dello Stato


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