Il titolo della classe 6.2 comprende le materie infettanti. Le materie infettanti sono materie di cui si sa o di cui si ha ragione di credere che contengano agenti patogeni. Gli agenti patogeni sono definiti come microrganismi (compresi batteri, virus, ricketsie, parassiti, funghi) o microrganismi ricombinati (ibridi o mutanti), di cui si sa o di cui si ha ragione di credere che causino malattie infettive all’uomo o agli animali. Ai fini della presente classe, i virus, i microrganismi come pure gli oggetti contaminati da essi devono essere considerati come materie della presente classe.
Le materie della classe 6.2 sono suddivise come segue:
I1 Materie infettanti per l’uomo;
I2 Materie infettanti unicamente per gli animali;
I3 Rifiuti ospedalieri.
Le materie infettanti devono essere classificate nella classe 6.2 e assegnate ai N° ONU 2814 o 2900, secondo il caso, in funzione della loro assegnazione ad uno dei tre gruppi di rischio, in base ai criteri messi a punto e pubblicati sul “Laboratory Biosafety Manual, second edition (1993)” del World Health Organization (WHO). Un gruppo di rischio si caratterizza per il carattere patogeno dell’organismo, il modo e la relativa facilità di trasmissione, il livello di rischio corso dall’individuo e dalla collettività e la possibilità di guarire la malattia mediante agenti e trattamenti preventivi, disponibili ed efficaci.
I criteri applicabili ad ogni gruppo di rischio in funzione del livello di rischio sono i seguenti:
a) Gruppo di rischio 4: agente patogeno che generalmente provoca una malattia grave all’uomo o all’animale e che si trasmette facilmente da un individuo all’altro, direttamente o indirettamente, e contro il quale non si dispone ordinariamente né di profilassi né di trattamento efficace (vale a dire che presenta un rischio individuale e collettivo elevato).
b) Gruppo di rischio 3 : agente patogeno che generalmente provoca una malattia grave all’uomo o all’animale ma che in genere non si trasmette da un individuo all’altro, e contro il quale si dispone di una profilassi o di un trattamento efficace (vale a dire che presenta un rischio individuale elevato e un rischio collettivo debole).
c) Gruppo di rischio 2: agente patogeno che generalmente provoca una malattia all’uomo o all’animale ma che, a priori, non costituisce un pericolo grave e contro il quale, benché sia capace di provocare un’infezione grave in seguito all’esposizione, esistono misure efficaci di trattamento e di profilassi, in modo che il rischio di propagazione dell’infezione è limitato (vale a dire un rischio individuale moderato e un rischio collettivo debole).
Per “prodotti biologici” s’intendono prodotti derivati da organismi viventi, che sono fabbricati e distribuiti conformemente alle disposizioni delle autorità governative nazionali, le quali possono imporre condizioni speciali d’autorizzazione, e che sono utilizzati per prevenire, trattare o diagnosticare malattie dell’uomo o degli animali, o al fine di messa a punto, di sperimentazione o di ricerca. Essi possono inglobare prodotti finiti o non finiti come vaccini e prodotti di diagnostica, ma non sono limitati a questi prodotti.
Ai fini del RID, i prodotti biologici sono ripartiti nei seguenti gruppi:
a) I prodotti che contengono agenti patogeni del gruppo di rischio 1; quelli che contengono agenti patogeni in condizioni tali che la loro attitudine a provocare una malattia è molto debole o nulla; e quelli che non contengono agenti patogeni. Le materie di questo gruppo non sono considerate come materie infettanti ai fini del RID;
b) I prodotti fabbricati ed imballati conformemente alle disposizioni delle autorità sanitarie nazionali e trasportati a fini d’imballaggio finale o di distribuzione, usati per la cura della salute da medici o da privati. Le materie di questo gruppo non sono sottoposte alle disposizioni applicabili alla presente classe;
c) I prodotti di cui si sa o si ha ragione di pensare che contengano agenti patogeni dei gruppi di rischio 2, 3 o 4 e che non rispondono ai criteri di b) di cui sopra. Le materie di questo gruppo devono essere classificate nella presente classe ed assegnate ai N° ONU 2814 o 2900, secondo il caso.
Materie non ammesse al trasporto
Gli animali vertebrati o invertebrati vivi non devono essere utilizzati per spedire un agente infettante a meno che non sia impossibile trasportarlo in altra maniera. Tali animali devono essere imballati, dichiarati, segnalati e trasportati secondo i pertinenti regolamenti per il trasporto d’animali.
In considerazione del fatto che le materie presenti in questa classe possono presentare oltre che un rischio biologico (contaminazione) anche emanare cattivi odori, durante il trasporto occorre che, nel caso siano trasportate alla rinfusa in carri scoperti, siano cosparse di appropriati disinfettanti o latte di calce. Nel caso il cattivo odore non possa essere eliminato per disinfezione, queste materie devono essere imballate in barili o tini. Alcune materie contemplate in questa classe, come corna, unghioni, zoccoli o ossa fresche, devono essere trasportate in carri scoperti ma coperte da copertoni o cartone impregnato di catrame e cosparsi di appropriati disinfettanti.
I carri che hanno contenuto materie della classe 6.2 devono, dopo lo scarico, essere lavati a grandacqua e trattati con appositi disinfettanti.
I carri muniti di un’etichetta n. 6.2 non devono essere caricati in comune nello stesso carro con colli contenti merci indicate nel Marg 670. I colli contenenti materie della classe 6.2 non devono essere caricati in comune nello stesso carro con le derrate alimentari o altri oggetti di consumo.
Le Ferrovie possono limitare il trasporto di materie e oggetti della classe 6.2 ad alcuni treni e adottare disposizioni speciali concernenti l’ora e la durata del carico e dello scarico, nonchè del trasporto stradale in partenza e in arrivo
Le materie della classe 6.2 devono essere tenute isolate, nei magazzini merci, da derrate alimentari e altri oggetti di consumo.
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