IMPORTANTE: tutte le informazioni riportate in questa e nelle pagine successive, estratte dalle norme ADR e dalle IRMP, sono da da ritenersi esclusivamente informative e non costituiscono in alcun modo testi normativi e non sono in alcun modo valide per l’esercizio ferroviario, in quanto potrebbe essere superate o non completamente aggiornate. Si declina ogni responsabilità per un eventuale uso non conforme di quanto indicato
L’Istruzione per l’Applicazione del Regolamento per il trasporto ferroviario di Merci Pericolose (IRMP) elenca le descrizioni delle materie comprese nelle classi che verranno di seguito elencate, le specifiche tecniche di carri, cisterne e contenitori per il trasporto di Merci Pericolose oltre a tutte le prescrizioni di carico e trasporto delle suddette merci. In queste pagine cercheremo di spiegare, a grandi linee, la normativa che regola il trasporto delle merci pericolose. Il trasporto delle merci pericolose in ferrovia è disciplinato dal Decreto Legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 “Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia” che ha abrogato l’allegato n. 7 alle “condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato, regolamento per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose (RMP)”, di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito dalla legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni. Le norme regolamentari e tecniche integrative per il trasporto di rifiuti sono adottate ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera i), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni (per quanto riguarda il trasporto su strada la normativa di riferimento è denominata ADR “Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route” o, in inglese, “Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road”. Dunque il significato è Accordo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada. Al pari del RID/RMP la normativa ADR prescrive la classificazione delle merci pericolose, le regole di stoccaggio, movimentazione, imballaggio, etichettatura e documentazione per il trasporto stradale di queste merci. Inoltre stabilisce la formazione del personale di trasporto, i requisiti dei veicoli, le modalità di controllo degli adempimenti normativi)
Le materie e oggetti del RID/RMP sono raggruppati nelle seguenti classi:
Classe 1 | Materie ed oggetti esplosivi |
Classe 2 | Gas compressi,liquefatti o disciolti sotto pressione |
Classe 2.3 | Gas tossici (solo IRMP) |
Classe 3 | Materie liquide infiammabili |
Classe 4.1 | Materie solide infiammabili |
Classe 4.2 | Materie soggette ad accensione spontanea |
Classe 4.3 | Materie che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili |
Classe 5.1 | Materie comburenti |
Classe 5.2 | Perossidi organici |
Classe 6.1 | Materie tossiche |
Classe 6.2 | Materie infettanti e ripugnanti |
Classe 7 | Materie radioattive |
Classe 8 | Materie corrosive |
Classe 9 | Materie e oggetti pericolosi diversi |
Tutti i carri o i singoli colli trasportanti merci pericolose (che rientrano nelle classi sopra elencate) devono portare in maniera visibile le etichette indicate nella seguente tabella (Estratto relativo alla segnalazione delle cisterne, dei carri e contenitori per il trasporto alla rinfusa e alle etichette di pericolo per trasporti di merci pericolose – IRMP). Le etichette da utilizzare, aventi forma di un quadrato con il lato di 150 mm posato sulla punta, sono riportate in una apposita tabella del “Regolamento Merci Pericolose”. Cliccando su ogni singola etichetta si accede alla descrizione della singola classe di pericolo (come da tabella precedente) dove vengono illustrate nel dettaglio le classi di pericolo e le modalità di trasporto
Distanziamento
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I carri con etichetta di pericolo 1, 1.5 o 1.6 devono essere distanziati con almeno due carri a due assi o un carro a 4 o più assi (purché vuoti o carichi di merci che comportino l’applicazione
delle etichette di pericolo 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 o 5.2) dai carri con etichette di pericolo 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 e 5.2; -
i carri con etichette di pericolo 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 e 5.2, eventualmente in composizione a treni viaggiatori nei casi previsti, devono essere distanziati dalle carrozze con viaggiatori o dal carro riscaldatore (Vrec) con almeno un carro coperto vuoto o carico di materie inerti (ovvero non recante etichette di pericolo dalla 1 alla 9);
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i carri cisterna con banda arancione o le cisterne con etichetta 4.3 devono essere separati con almeno un carro carico di materie inerti dai carri carichi con travi e profilati di qualunque tipo;
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per il trasporto di esplosivi esistono altre norme particolari
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I grandi contenitori recanti etichette di pericolo 1, 1.5 o 1.6 non devono essere caricati sullo stesso carro con grandi contenitori o contenitori cisterna recanti etichette di pericolo 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 e 5.2
Precauzioni di manovra
- Tutti i carri recanti etichette di pericolo devono essere manovrati in modo da evitare danneggiamenti del carico;
- i carri con etichetta di pericolo 1, 1.5, 1.6, 01, 7 o 15 non devono essere manovrati a spinta ed i movimenti devono avvenire solo con l’accompagnamento del mezzo di trazione evitando urti e contraccolpi;
- i carri con etichetta di pericolo 05, 1.4, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1 e 13 possono essere manovrati a spinta purché gli urti non superino i 7 km/h (passo d’uomo);
- le manovre a gravità delle merci pericolose sono ammesse sono in alcuni scali di smistamento muniti di appositi dispositivi di frenatura automatica dei carri in base alle norme diramate dalle Unità Centrali interessate.
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