Il trasporto di merci pericolose in Ferrovia

IMPORTANTE: tutte le informazioni riportate in questa e nelle pagine successive, estratte dalle norme ADR e dalle IRMP, sono da da ritenersi esclusivamente informative e non costituiscono in alcun modo testi normativi e non sono in alcun modo valide per l’esercizio ferroviario, in quanto potrebbe essere superate o non completamente aggiornate. Si declina ogni responsabilità per un eventuale uso non conforme di quanto indicato

L’Istruzione per l’Applicazione  del Regolamento per il trasporto ferroviario di Merci Pericolose (IRMP) elenca le descrizioni delle materie comprese nelle classi che verranno di seguito elencate, le specifiche tecniche di carri, cisterne e contenitori per il trasporto di Merci Pericolose oltre a tutte le prescrizioni di carico e trasporto delle suddette merci. In queste pagine cercheremo di spiegare, a grandi linee, la normativa che regola il trasporto delle merci pericolose. Il trasporto delle merci pericolose in ferrovia è disciplinato dal Decreto Legislativo 13 gennaio 1999, n. 41  “Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia” che ha abrogato l’allegato n. 7 alle “condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato, regolamento per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose (RMP)”, di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito dalla legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni. Le norme regolamentari e tecniche integrative per il trasporto di rifiuti sono adottate ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera i), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni (per quanto riguarda il trasporto su strada la normativa di riferimento è denominata ADR “Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route” o, in inglese, “Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road”. Dunque il significato è Accordo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada. Al pari del RID/RMP la normativa ADR prescrive la classificazione delle merci pericolose, le regole di stoccaggio, movimentazione, imballaggio, etichettatura e documentazione per il trasporto stradale di queste merci. Inoltre stabilisce la formazione del personale di trasporto, i requisiti dei veicoli, le modalità di controllo degli adempimenti normativi)

Le materie e oggetti del RID/RMP sono raggruppati nelle seguenti classi:

Classe 1 Materie ed oggetti esplosivi
Classe 2 Gas compressi,liquefatti o disciolti sotto pressione
Classe 2.3 Gas tossici (solo IRMP)
Classe 3 Materie liquide infiammabili
Classe 4.1 Materie solide infiammabili
Classe 4.2 Materie soggette ad accensione spontanea
Classe 4.3 Materie che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili
Classe 5.1 Materie comburenti
Classe 5.2 Perossidi organici
Classe 6.1 Materie tossiche
Classe 6.2 Materie infettanti e ripugnanti
Classe 7 Materie radioattive
Classe 8 Materie corrosive
Classe 9 Materie e oggetti pericolosi diversi

 

Tutti i carri o i singoli colli trasportanti merci pericolose (che rientrano nelle classi sopra elencate)  devono portare in maniera visibile le etichette indicate nella seguente tabella (Estratto relativo alla segnalazione delle cisterne, dei carri e contenitori per il trasporto alla rinfusa e alle etichette di pericolo per trasporti di merci pericolose – IRMP). Le etichette da utilizzare, aventi  forma di un quadrato con il lato di 150 mm posato sulla punta, sono riportate in una apposita tabella del “Regolamento Merci Pericolose”. Cliccando su ogni singola etichetta si accede alla descrizione della singola classe di pericolo (come da tabella precedente) dove vengono illustrate nel dettaglio le classi di pericolo e le modalità di trasporto  

 

ETICHETTE DI PERICOLO
Etichetta Numero Tipo di materia
1 Esplosivi che comportano:

  • 1.1: esplosione di massa;
  • 1.2: proiezione senza esplosione di massa;
  • 1.3: incendio con leggero rischio di proiezione o spostamento
    d’aria.
1.4 Materie esplosive che comportano un rischio minore d’esplosione
1.5 Materie esplosive poco sensibili comportanti rischio di esplosione
di massa.
1.6 Materie esplosive estremamente poco sensibili che non comportano rischio di esplosione di massa.
01 Materie non classificate fra gli esplosivi ma con rischio di esplosione (di solito comburenti e perossidi organici)
2 Materie gassose non infiammabili e non tossiche
 

2.3 Gas Tossici
3 Pericolo d’incendio (materie liquide infiammabili)
4.1 Pericolo d’incendio (materie solide infiammabili, materie autoreattive e materie esplodibili desensibilizzate)
4.2 Materie (solide) spontaneamente infiammabili.
4.3 Materie solide che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili.
5.1 Materie comburenti.
5.2 Perossidi organici.
05 Pericolo di attivazione di un incendio
6.1 Materia tossica, da tenere isolata da derrate alimentari, o da altri oggetti di consumo e alimenti per animali nei carri e nei magazzini merci
6.2 Materia infettante o presentante rischio biologico, da tenere isolata da derrate alimentari, o da altri oggetti
di consumo e alimenti per animali nei carri e nei magazzini merci
7A Materie radioattive in colli di categoria  I-BIANCA. In caso di avaria dei colli pericolo per la salute a causa di ingestione, inalazione o contatto con la materia che si trova sparsa
7B Materie radioattive in colli di categoria II-GIALLA. Colli da tenere lontano da colli che portano una etichetta con l’iscrizione FOTO. In caso di avaria dei colli pericolo per la salute a causa di ingestione, inalazione o contatto con la materia che si trova sparsa come pure rischio di radiazione esterna a distanza
7C Materie radioattive di categoria  III-GIALLA. Colli da tenere lontano da colli che portano una etichetta con l’iscrizione FOTO . In caso di avaria dei colli pericolo per la salute a causa di ingestione, inalazione o contatto con la materia che si trova sparsa come pure rischio di radiazione esterna a distanza
7D Materia radioattiva che presenta i pericoli descritti nelle etichette n. 7A, 7B e 7C
7E Materia radioattiva fissile
8 Materie corrosive.
9 Materie e oggetti diversi, che durante il trasporto presentano
un pericolo diverso da quelli contemplati nelle classi precedenti
* Indica che nel collo sono presenti sostanze in quantità limitata.
13 Carri da  manovrare con precauzione, evitando, comunque, urti a velocità superiore a 7 Km/h 8 passo d’uomo).
15 Divieto assoluto di manovra a spinta e/o a gravità. I carri devono essere accompagnati in manovra da un mezzo di trazione con divieto di urti e contraccolpi
* Marchio per materie trasportate a caldo (misura di almeno 250 mm). Vedi 5.3.3 RID
* Segnale di attenzione relativo ai carri ed ai contenitori che hanno subito un processo di fumigazione. vedi 5.5.2.2. RID
* Etichetta conforme alle specifiche GHS di etichettatura per le sostanze e/o prodotti classificati come rifiuti pericolosi. L’etichetta, che riporta una R nera su sfondo giallo, indica che si sta trasportando rifiuti pericolosi e va applicata assieme all’etichetta di pericolo della classe di appartenenza.

Distanziamento

  • I carri con etichetta di pericolo 1, 1.5 o 1.6 devono essere distanziati con almeno due carri a due assi o un carro a 4 o più assi (purché vuoti o carichi di merci che comportino l’applicazione
    delle etichette di pericolo 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 o 5.2) dai carri con etichette di pericolo 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 e 5.2;

  • i carri con etichette di pericolo 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 e 5.2, eventualmente in composizione a treni viaggiatori nei casi previsti, devono essere distanziati dalle carrozze con viaggiatori o dal carro riscaldatore (Vrec) con almeno un carro coperto vuoto o carico di materie inerti (ovvero non recante etichette di pericolo dalla 1 alla 9);

  • i carri cisterna con banda arancione o le cisterne con etichetta 4.3 devono essere separati con almeno un carro carico di materie inerti dai carri carichi con travi e profilati di qualunque tipo;

  • per il trasporto di esplosivi esistono altre norme particolari

  • I grandi contenitori recanti etichette di pericolo 1, 1.5 o 1.6 non devono essere caricati sullo stesso carro con grandi contenitori o contenitori cisterna recanti etichette di pericolo 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 e 5.2

 

Precauzioni di manovra

  • Tutti i carri recanti etichette di pericolo devono essere manovrati in modo da evitare danneggiamenti del carico;
  • i carri con etichetta di pericolo 1, 1.5, 1.6, 01, 7 o 15 non devono essere manovrati a spinta ed i movimenti devono avvenire solo con l’accompagnamento del mezzo di trazione evitando urti e contraccolpi;
  • i carri con etichetta di pericolo 05, 1.4, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1 e 13 possono essere manovrati a spinta purché gli urti non superino i 7 km/h (passo d’uomo);
  • le manovre a gravità delle merci pericolose sono ammesse sono in alcuni scali di smistamento muniti di appositi dispositivi di frenatura automatica dei carri in base alle norme diramate dalle Unità Centrali interessate.

Vai alla prossima pagina:

Il Tabellone Arancione ed i codici ONU

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.